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Maggioranze per le delibere di risparmio energetico PDF Stampa E-mail
ImageLa maggioranza necessaria per le delibere relative ad interventi per il contenimento del consumo energetico e per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia (sole, vento , moto ondoso ecc.) nonché per altri tipi di intervento è diversa da quella normale.

Per effetto del combinato disposto dagli art. 1 e 8 della legge n.10 del 9 gennaio 1991 e dell’art.123 del D.P.R. n.380 del 6 giugno 2001 sono state introdotte due maggioranze speciali e anomale rispetto a quelle contenute all’interno dell’art. 1136 c.c.

La prima deroga risulta infatti presente nell’art.123 c.2 del D.P.R. N.380/2001 e per il quale sono valide le delibere dell’assemblea condominiale che vengono assunte a maggioranza delle quote millesimali ( 501)  senza pertanto tenere conto della maggioranza di “teste”, per le delibere relative ad interventi per il contenimento del consumo energetico e per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia (sole, vento , moto ondoso ecc.) nonché per :

a)      Coibentazione degli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20% ed effettuate secondo le regole tecniche di cui alla tabella A allegata alla legge n. 10/91;
b)      Installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento;
c)      Installazione di pompe di calore per il riscaldamento ambiente o acqua sanitaria o di impianti per l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia che consentono una copertura almeno del 30% del fabbisogno termico dell’impianto in cui è attuato l’intervento nell’ambito delle disposizioni del titolo 2 della legge n.10/91;
d)      Installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
e)      Trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e al produzione di acqua calda sanitaria, dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti da più unità immobiliari, con determinazione dei consumi per le singole unità immobiliari, escluse quelle situate nella aree individuate dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
f)       Installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche in aree esterne. 

La seconda deroga risulta invece dall’art.123 c. 5 del D.P.R. n.380/2001 e in base al quale per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l’assemblea deciderà a maggioranza ordinaria in deroga agli artt. 1120 e 1136 cod.civile.

Naturalmente una diminuzione dei quorum richiesti non sarà attuativa per le delibere che riguardino materie non espressamente previste dalla legge, anche se conseguenti a decisioni sul risparmio energetico.

Ultimo aggiornamento ( 01 settembre 2008 )
 
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