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Accesso a fondo limitrofo per l'installazione di ponteggi PDF Stampa E-mail

ImageAll’atto dell’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria su parti esterne all’edificio condominiale(tetto o facciate)  può verificarsi la necessità di dovere montare dei ponteggi nel fondo limitrofo, di proprietà altrui, al condominio.

Vediamo in questo articolo quando questo sia consentito e sotto quali ipotesi.

All’atto dell’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria su parti esterne all’edificio condominiale(tetto o facciate)  può verificarsi la necessità di dovere montare dei ponteggi nel fondo limitrofo, di proprietà altrui, al condominio.

In tali ipotesi troverà  applicazione l’ art. 843 cod.civile e che nei primi due commi specificatamente recita che:  “il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l’accesso cagiona danno, è dovuta un’adeguata indennità”.

E’ necessario e corretto che le  parti interessate (condominio per tramite dell’amministratore  e proprietario del  fondo limitrofo) antecedentemente all’inizio dei lavori,  si accordino sulle modalità di svolgimento e sulla durata del passaggio nonchè  sull’eventuale pagamento di un’indennità intesa come liquidazione del danno che potrebbe derivare al proprietario del fondo, dal passaggio e dal protrarsi dell’occupazione.

Naturalmente la norma sopra citata consente l’accesso e la momentanea occupazione per il compimento delle  operazioni di manutenzione , solo quando il tutto si presenta necessario ed indispensabile (ossia nel momento in cui non sarebbe possibile eseguire le riparazioni) e pertanto solo in questo caso sarà ammissibile il ricorso, da parte del condominio, al provvedimento d’urgenza contro il proprietario del fondo limitrofo che si opporrà al passaggio e all’appoggio dell’impalcatura sul fondo confinante col muro da riparare.

Ovviamente è sconsigliabile, nonché illegittimo e abusivo, depositare materiale da costruzione nel fondo limitrofo poiché esso andrebbe risarcito ai sensi dell’art. 2043 cod.civile.

Strettamente connesso a questo discorso è quello relativo all’eventuale risarcimento danno che potrebbe essere richiesto dai proprietari di negozi presenti all’interno del condominio e che in seguito a lavoro di manutenzione possano vedere diminuire la clientela a causa del disagio causato dai medesimi lavori. 

In questa ipotesi è consigliabile che tanto l’appaltatore quanto il condominio (per tramite del direttore dei lavori ) si organizzino affinché tali ponteggi non creino una situazione del genere, essendo infatti consentito ai condomini lesi da questa situazione, potere richiedere il risarcimento dei danni, qualora si evidenzi un comportamento doloso o colposo tali da cagionare un danno ingiusto.

Ultimo aggiornamento ( 01 settembre 2008 )
 
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