|
L’art. 1127 cod. civile dispone che: “il proprietario dell’ultimo piano dell’edifico può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo.
Naturalmente, chi fa sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un’indennità pari al valore attuale dell’area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l’importo della quota a lui spettante. Ciò che si vuole trattare in questo articolo è unicamente il discorso relativo all’indennità che dovrà essere versata ai condomini.
L’art. 1127 cod. civile dispone che: “il proprietario dell’ultimo piano dell’edifico può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non la consentono. I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio ovvero diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti. Chi fa sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un’indennità pari al valore attuale dell’area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l’importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare”. Ciò che si vuole trattare in questo articolo è unicamente il discorso relativo all’indennità che dovrà essere versata ai condomini e risultante dall’ultima parte del disposto legislativo sopra menzionato. Infatti quando l’iniziativa del sopralzo avrà superato l’esame dei titoli, accertandosi cioè l’inesistenza di vincoli contrattuali; nonché l’esame progettuale e sia stata accertata l’inesistenza di danni estetici, statici, igienici, l’ultimo e forse principale discorso da doversi affrontare è relativo all’indennità che dovrà essere corrisposta ai condomini da che sopreleverà. In questa fase è necessario, nonché saggio, considerata la negoziabilità dell’indennità, sollecitare l’offerta da parte di chi esegue il sopralzo e di cercare di arrivare alla migliore soluzione tra le parti; si deve inoltre ricordare che l’indennità è rinunciabile nonché permutabile con altre utilità di cui i condomini potrebbero beneficiare e consistenti ad es. nel portare il soggetto che effettuerà la sopraelevazione ad accollarsi il rifacimento e la riparazione di parti o impianti comuni. Contrariamente qualora non vi sia accordo tra le parti, la giurisprudenza ha ammesso che anche il singolo condominio e nome proprio e per la propria quota oppure in nome del condominio, potrà agire giudizialmente per ottenere il “giusto” pagamento dell’indennità, senza cioè che occorra litoconsorzio ossia l’adesione di tutti i condomini alla causa poiché in questa materia la delibera assembleare non vincola la minoranza dissenziente e il che consiglierà all’amministratore di condominio dia attivarsi per fare sottoscrivere l’accordo sull’indennità ai presenti e di comunicarlo agli assenti chiedendone l’approvazione scritta anche successivamente e separatamente dall’assemblea di condominio. |