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Impugnazione della delibera assembleare PDF Stampa E-mail
Image L’art. 1137 c. civile recita che : “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso all’autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione non sia ordinata dall’autorità giudiziaria”.

L’art. 1137 c. civile recita che : “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso all’autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione non sia ordinata dall’autorità giudiziaria”.

Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti”. 

Alla luce di quanto sopra e pertanto necessario limitarci ad alcune precisazioni, evitando di analizzare complessi aspetti procedurali, che ci porterebbero lontano dal fine del presente articolo.

a)      La domanda di impugnazione- finalizzata all’annullamento o alla dichiarazione di nullità della delibera assembleare- dovrà essere proposta dal condomino dissenziente (o assente) mediante ricorso all’autorità giudiziaria; Giudice di Pace o Tribunale a seconda della materia o del valore della parte di delibera impugnata;
b)      La domanda di annullamento và presentata entro trenta giorni dalla deliberazione per i presenti (dissenzienti o astenuti) ovvero dalla comunicazione per gli assenti, a pena di decadenza. Per quanto riguarda tale termine è necessario precisare che se esso cadrà in un giorno festivo, la scadenza verrà prorogata al primo giorno seguente non festivo (art.155 cod. proc. civile);
c)       Il ricorso non sospende l’efficacia delle delibera, essendo necessaria apposita decisione del giudice in tal senso che si avrà solo in casi di particolare gravità. Infatti non è ammissibile un’azione mirante soltanto ad ottenere la sospensione della delibera, ma non l’annullamento della stessa e pertanto ne deriva che l’amministratore dovrà attivarsi per l’esecuzione della delibera se essa venga impugnata e comunque l’assemblea decida di non revocarla. 

Nell’ipotesi di condomini intervenuti a mezzo delega appare evidente che se l’argomento non sia stato posto all’o.d.g. , colui che l’ha approvata ha agito fuori dei limiti del suo mandato e non potendo avere la delega per oggetto un argomento non conosciuto dal condomino mandante appare logico come lo stesso potrà comunque impugnare la delibera.

Ultimo aggiornamento ( 26 settembre 2008 )
 
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